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Di seguito l'informativa precontrattuale prevista dall'art. 49 del regolamento ISVAP nr. 5/2006
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 500,00 annui per ciascun contratto. Quali sono le funzioni del broker di assicurazioni
Il Broker è un mediatore di assicurazioni che ha il compito di porre in diretta relazione con le Imprese di Assicurazione chiunque intenda servirsi della sua collaborazione, ponendo al servizio del Cliente la propria conoscenza del mercato assicurativo, la propria esperienza e l'elevata preparazione tecnico-professionale per realizzare l'obbiettivo della migliore copertura con la minore spesa. In concreto, l'attività primaria del Broker si esplica, d'accordo con il Cliente, nell'individuazione e valutazione del rischio, nella scelta della relativa copertura assicurativa e nella contrattazione delle quotazioni con le Compagnie assicurative di maggior affidamento per completezza di contenuti normativi e costi. Controllato il contratto, sempre di durata non superiore all'anno, e sottopostolo quindi al Cliente per il perfezionamento, il Broker provvede alla gestione della polizza, all'eventuale rinnovo, agli aggiornamenti, alle modifiche o alla disdetta secondo necessità. L'attività del Broker è anche finalizzata all'assistenza nella gestione dei sinistri - per ottenere una giusta e sollecita liquidazione degli stessi -, allo studio di piani di prevenzione - fornendo così un apprezzabile contributo al risk manager delle aziende -, alla preparazione di piani di previdenza pensionistica e sanitaria. Al Broker viene rilasciato un mandato, come da facsimile allegato che: - non prevede costi a carico del Cliente (il Broker percepisce le commissioni dalle Compagnie con le quali stipula i contratti);
- solleva il Cliente da una pesante gestione tecnica ed amministrativa;
- offre una consulenza professionale sempre disponibile;
Per chiarire ulteriormente il comportamento che il broker deve osservare in via assoluta nei rapporti con i propri Clienti, riportiamo in "Rapporto Broker Cliente" il codice deontologico A.I.B.A.. I nostri iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari)
Marco Melani dal 2.8.1985 Giovanni Massimi dal 21.6.1993 Roberto Bergonzini dal 1.7.1997 Roberto Bernabè dal 27.12.1999 Zeno Casna dal 9.8.2004 Giorgio Savazzi dal 3.11.2005 Dall'Albo Brokers all'attuale RUI (Registro Unico degli Intermediari)
L'Albo professionale dei Broker assicurativi venne istituito nel nostro Paese nel 1984 con la legge 28/11/1984 N.792. Era tenuto presso il Ministero dell'Industria e allo stesso potevano essere iscritte persone fisiche o giuridiche che avessero i requisiti prescritti dalla legge e che non rappresentassero Società di Assicurazione. Dal 1 gennaio 2007 è stato sostituito dal RUI.
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