News
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Avviso ai clienti comunicazioni via e-mail
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Chi incarica l'artigiano abusivo di fare lavori, in caso di infortunio risponde dei danni che egli può subire
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Cadute in piano: documenti formativi e check list per la prevenzione
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Il disastro del pozzo della BP
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Responsabilità della società: la S.p.A. costruttrice risponde del prodotto difettoso, anche se certificato
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TEAM - tessera europea assicurazione malattia
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Il rischio biologico degli impianti di condizionamento
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Danni da prodotti difettosi
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Giurisprudenza - prescrizione decennale
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Regolazione del premio - Sentenza Corte Cassazione sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631
News
Avviso ai clienti comunicazioni via e-mail
Gentile Cliente,
desideriamo informarla che dal 31° Luglio 2011, le comunicazioni relative alle polizze in scadenza, da noi denominate “Richieste di Pagamento“, verranno inviate utilizzando il sistema di posta elettronica, direttamente all'indirizzo e-mail che ci vorrà comunicare. Per un periodo transitorio verrà comunque inviato l’avviso via posta ordinaria.
La invitiamo pertanto a trasmetterci il Suo indirizzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ovvero al numero di fax 0471-564650 compilando cortesemente il prospetto che segue:
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Cognome e Nome: |
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Ragione Sociale: |
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Indirizzo e-mail a cui spedire le richieste: |
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oppure
- o NO, non desidero ricevere le Richieste di Pagamento via e-mail
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e Le ricordiamo che sul nostro sito internet www.eurobroker.it, può trovare questa ed altre informazioni utili, nella sezione News. Cordiali saluti.
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Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin!
Wir teilen Ihnen mit, dass wir ab 31. Juli 2011 unsere Fälligkeitsanzeigen mit Zahlungsaufforderung elektronisch direkt an Ihre E-Mail-Adresse senden werden, die Sie uns bitte freundlicherweise mitteilen. Für eine bestimmte Übergangsphase wird das Schreiben auf jeden Fall auch noch auf dem normalen Postweg zugestellt.
Wir bitten Sie daher, uns Ihre E-Mail-Adresse unter der folgenden E-Mail-Adresse Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oder unter der Faxnummer 0471-564650 mitzuteilen. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck das nachstehende Datenblatt aus:
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Zu- und Vorname: |
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Firma: |
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E-Mail-Adresse, an die die Fälligkeitsanzeigen mit Zahlungsaufforderung gesendet werden sollen: |
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oder
- o NEIN, ich möchte keine Zahlungsaufforderungen per E-Mail erhalten.
Für weitere Erläuterungen stehen wir gern zur Verfügung. Außerdem dürfen wir Sie auf unsere Internetseite www.eurobroker.it verweisen, wo Sie im Abschnitt News diese und weitere interessante Informationen finden. Mit freundlichen Grüßen
Eurobroker S.r.l - GmbH
Chi incarica l'artigiano abusivo di fare lavori, in caso di infortunio risponde dei danni che egli può subire
Condannato penalmente il committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione per aver cagionato con colpa la morte del prestatore d’opera, visto che i lavori venivano eseguiti in assenza delle norme di sicurezza previste dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
Questa la decisione della Cassazione Penale sezione quarta con la sentenza del 1 dicembre 2010, n. 42465.
Chiunque ordini lavori deve imporre l’osservanza delle norme di sicurezza e deve scongiurare ogni rischio per il lavoratore la cui condotta omissiva non può essere considerata quale unica causa dell’eventuale infortunio. Nel caso considerato, il committente aveva anche commesso il grave errore di non verificarne preventivamente l’effettiva professionalità della persona incaricata.
I giudici hanno affermato che la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto, deriva dai lavori in economia da eseguire, dall’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio) e dalla mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico. Quindi, si configura errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sua sicurezza.
Per completezza d’informazione si ricorda che l’inosservanza di queste norme legittima il danneggiato non solo a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, ma anche ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2087 cc.
Cadute in piano: documenti formativi e check list per la prevenzione
Disponibili sul sito di Suva (http://www.suva.ch/it) liste di controllo e documenti per la formazione e per la prevenzione delle cadute in piano. Le cadute nei cantieri, negli ambienti di lavoro dell’industria e dell’artigianato e negli uffici. Fare formazione in modo efficace.
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Il disastro del pozzo della BP
Il disastro del pozzo della Bp nel Golfo del Messico ha portato la holding a dover affrontare risarcimenti miliardari che potrebbero anche mettere a rischio la continuità aziendale; è una lezione importante per tutte le aziende che devono affrontare casi simili, particolarmente in paesi come gli Usa ove la class action può portare a richieste di risarcimento che superano il valore dell'azienda stessa.
Responsabilità della società: la S.p.A. costruttrice risponde del prodotto difettoso, anche se certificato
Ecco una sentenza di particolare rilievo con riguardo alla tematica concernente la responsabilità del costruttore e dell'utilizzatore di macchine nel quadro della c.d. Direttiva Macchine.
Il legale rappresentante di una s.p.a. costruttrice di una gru fu condannato per omicidio colposo in danno di un lavoratore che, “mentre utilizzava la gru, montata sul retro del proprio autocarro per le operazioni di scarico di materiale ferroso all'interno di un cantiere, e precisamente mentre agiva sui beverini di comando del braccio della gru stessa per sollevarlo e consentire ad altro lavoratore di caricare sul camion alcuni pezzi di ferro, veniva investito dal fondello di chiusura della canna che ospitava il martinetto di rotazione della gru e dall'olio caldo contenuto nella stessa e, per l'effetto, riportava gravi lesioni che ne determinavano il decesso”.
TEAM - tessera europea assicurazione malattia
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128
Il cittadino, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni dei residenti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a carico del cittadino.
Il rischio biologico degli impianti di condizionamento
Un documento si sofferma sulla climatizzazione degli ambienti indoor e sul rischio biologico con particolare riferimento alla presenza di legionella. Le malattie da contaminazione del microclima e il ruolo degli impianti nella qualità dell’aria.
In questi ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica si è più volte soffermata sulla qualità dell’aria degli ambienti di lavoro: un fattore importante per la salute dei lavoratori.
Negli ambienti indoor, come abitazioni, uffici o ospedali, la qualità dell’aria dal punto di vista chimico, fisico e biologico è correlata a diversi fattori. Tra le principali fonti di contaminazione microbiologica si devono considerare l’uomo, gli animali, gli arredi, la polvere e gli impianti di condizionamento.
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Danni da prodotti difettosi
Il venditore non si libera dalla responsabilità se non prova che il soggetto indicato è il vero produttore del bene
Con la sentenza n. 13432 del giugno 2010 la Cassazione, garantendo una più ampia tutela al consumatore, ha riconosciuto che Il venditore è obbligato al risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa.
Il venditore dovrà rispondere per i danni cagionati dal prodotti difettosi se non prova che il soggetto indicato è il vero produttore del bene.
Giurisprudenza - prescrizione decennale
Condanna generica al risarcimento dei danni emessa nel giudizio penale - Prescrizione decennale - Applicabilità
Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum. Cassazione Civile, sez. III, 23 maggio 2003, n. 8154; in "Gius", n. 21, 15 novembre 2003
Regolazione del premio - Sentenza Corte Cassazione sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631
“la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’Assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’articolo 1901 Cc e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento”.Leggi tutto: Regolazione del premio - Sentenza Corte Cassazione sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631

