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Responsabilità della società: la S.p.A. costruttrice risponde del prodotto difettoso, anche se certificato
Ecco una sentenza di particolare rilievo con riguardo alla tematica concernente la responsabilità del costruttore e dell'utilizzatore di macchine nel quadro della c.d. Direttiva Macchine.
Il legale rappresentante di una s.p.a. costruttrice di una gru fu condannato per omicidio colposo in danno di un lavoratore che, “mentre utilizzava la gru, montata sul retro del proprio autocarro per le operazioni di scarico di materiale ferroso all'interno di un cantiere, e precisamente mentre agiva sui beverini di comando del braccio della gru stessa per sollevarlo e consentire ad altro lavoratore di caricare sul camion alcuni pezzi di ferro, veniva investito dal fondello di chiusura della canna che ospitava il martinetto di rotazione della gru e dall'olio caldo contenuto nella stessa e, per l'effetto, riportava gravi lesioni che ne determinavano il decesso”.
L’addebito di colpa mosso all’imputato fu di “aver omesso le verifiche successive all'accettazione di un pezzo difettoso componente della gru prodotto da una ditta rumena e avere altresì effettuato una difettosa saldatura su tale pezzo”.
Si accertò, infatti, “l'errato dimensionamento del fondello, troppo grande per consentire l'avvitamento dello stesso con la canna; e la non perfetta realizzazione della saldatura con conseguente non tenuta della stessa”.
Nel respingere il ricorso proposto dall’imputato, la Sez. IV ricorda che “la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere” (v. ora art. 23 D.Lgs. n. 81/2008), e che, di conseguenza, “nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività ”, nel senso che “ognuno di essi è tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità della macchina o del pezzo, prima che lo stesso esca dalla sfera della sua disponibilità di fatto, col passaggio alla fase economica successiva”.
Rileva che, “nel caso in esame la società dell’imputato era "costruttrice in senso giuridico" del macchinario, dal momento che, pur risultando lo stesso composto di pezzi provenienti anche da altre ditte (ed in particolare il pezzo in questione era stato fornito da una ditta rumena), alla predetta società spettava di accertare la regolarità dei singoli pezzi e del complessivo macchinario, secondo i controlli e le procedure indicate dal D.P.R. n. 459/1996 [v. ora D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 37], al fine di poter ottenere la certificazione necessaria per poterlo immettere sul mercato”.
Osserva che “proprio a questi adempimenti si riferisce l’imputato laddove sostiene che non poteva essere considerato in colpa dal momento che era stato regolarmente compiuto il "controllo a campione" previsto dal predetto D.P.R. n. 459/1996 e necessario per ottenere la detta certificazione”.
Non condivide tale assunto, in quanto “le disposizioni della richiamata normativa, con cui si è dato attuazione ad alcune "direttive macchine" dell’Unione Europea, attengono alla procedura e ai controlli necessari per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto sul mercato, ma non possono ritenersi tali da assorbire il complessivo dovere di garanzia dei soggetti sopra richiamati nei confronti dei lavoratori, diretti utilizzatori delle macchine stesse”.
Spiega che “non può costituire valido motivo di esonero della responsabilità del costruttore, quello di avere ottenuto la detta certificazione e di avere rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie”.
Prende atto che “nella specie, quando il macchinario è interamente costruito da una stessa ditta, il controllo sul pezzo poi risultato difettoso avviene direttamente nel corso delle operazioni di saldatura ed è assicurato dalla particolare competenza ed esperienza tecnica delle persone che vengono destinate a tale lavoro; mentre quando, come nella specie, il pezzo proviene da altra ditta, è possibile rilevare il difetto anche attraverso tecniche quali la radiografia o gli ultrasuoni che non comportino la distruzione del pezzo medesimo”, “senza contare che la società dell’imputato ha comunque provveduto alla saldatura del pezzo in questione, anch'essa risultata difettosa”.
Per una rassegna della giurisprudenza in merito v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza [aggiornato con il D.Lgs. 106/2009], Milano, 2009, 543 s., cui adde Cass. 23 febbraio 2010, Cova, in ISL, 2010, 4, 243; Cass. 22 settembre 2009, Inversini, ibid., 2009, 12, 692; nonché, più avanti, per uno spunto, la sentenza Giovannini.
Cassazione penale, sez. IV, 4 febbraio 2010 (u.p. 15 dicembre 2009), n. 4923

